All’Arera, ultima evoluzione dell’Authority sui servizi dopo l’affidamento della vigilanza anche sull’igiene ambientale, spetterà anche il compito di definire gli schemi-tipo per i contratti di servizio.Le funzioni del nuovo organismo prevedono anzitutto l’emanazione di direttive per assicurare la separazione contabile e amministrativa della gestione, seguendo lo schema dell’unbundling già applicato nei settori del gas e dell’energia, anche per distinguere le attività di gestione del ciclo da altri servizi eventualmente svolti dall’affidatario (situazione molto frequente).La separazione contabile e amministrativa ha anche l’effetto di evitare i sussidi incrociati, cioè la compensazione tra gli utili di un servizio e le passività di un altro in capo allo stesso soggetto. Livelli di qualità dei servizi L’Arera è ora competente anche per la definizione dei livelli di qualità dei servizi, rafforzata dai poteri di vigilanza sulle modalità di erogazione delle attività e da quelli di tutela nei confronti dei consumatori. Questa funzione potrebbe risultare sollecitatoria rispetto all’adozione delle carte della qualità dei servizi: obbligatorie in base alla legge 244/2007, ma spesso non adottate dagli enti gestori.La maggiore incidenza delle nuove funzioni dell’Autorità nel settore dei rifiuti, tuttavia, risulta da tre particolari competenze regolatorie. Predisposizione degli schemi-tipo dei contratti All’Arera spetta anzitutto la predisposizione degli schemi-tipo dei contratti di servizio per la gestione del ciclo integrato, in attuazione dell’articolo 203 del Dlgs 152/2006, con possibilità di definire moduli operativi omogenei. L’Autorità è chiamata anche a predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».La competenza in materia tariffaria si esercita poi nella fissazione dei criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento e nell’approvazione dei sistemi tariffari definiti dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali sia per il servizio integrato sia per gli impianti.