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L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità), ha istituito a decorrere dal 1.1.2014 l’Imposta Unica Comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il successivo comma 704 della citata legge ha conseguentemente abrogato il previgente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).

Cosa è la Ta.Ri.

La TaRi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. La legge di stabilità ha inoltre previsto che i Comuni possano affidare l’accertamento e la riscossione della Ta.Ri. ai soggetti ai quali risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. SEI Toscana al momento gestisce la riscossione della Ta.Ri. nei comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento; Castelnuovo Berardenga;  Montalcino; Monteriggioni; Monteroni d’Arbia; Monticiano; Piancastagnaio, Radicofani; Radicondoli; Sovicille (Provincia di Siena); Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo); Scarlino (Provincia di Grosseto); Suvereto, Sassetta (Provincia di Livorno). Negli altri comuni dell’area vasta Toscana Sud il servizio è gestito direttamente dall’ufficio tributi.

Per maggiori informazioni:
email: bollettarifiuti@seitoscana.it
pec: bollettarifiuti.seitoscana@legalmail.it

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Normativa in fase di aggiornamento

Domande frequenti bolletta rifiuti

Come viene calcolatala la bolletta rifiuti?

La TARI per tutte le utenze, come visibile nell'avviso, si compone di due parti: una quota fissa e una quota variabile. 
> La quota fissa è generalmente comunque dovuta in quanto legata alle caratteristiche “fisse-durature” delle utenze (domestiche e non) quali le superfici degli immobili.
> La quota variabile è invece legata per le domestiche al numero dei componenti il nucleo familiare, per le utenze non domestiche sempre in base alla superficie e in relazione alla tipologia di attività (categoria) prevista dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso sia stata attivata la Raccolta Puntuale, oltre alla quota fissa viene applicata la quota variabile suddivisa in quota variabile fissa, alla quale viene applicata una riduzione definita in sede di approvazione delle tariffe e una quota variabile misurata in base ai conferimenti del rifiuto indifferenziato; nella quota variabile misurata è previsto un numero minimo di esposizioni - parametrato alla singola utenza e alla capacità del contenitore. Sono conteggiati i conferimenti effettuati dall’utente rispetto ad un numero minimo di conferimenti annui che sono comunque addebitati all’utenza a prescindere da quelli effettuati.

Pertanto, in ogni caso si pagano i conferimenti minimi a cui si aggiungono quelli eccedenti effettuati addebitati in sede di conguaglio.

Sulla somma degli importi viene calcolato il tributo ambientale provinciale.
 

Come si paga la bolletta rifiuti?

È prevista l’emissione di una  cartella di acconto e una di saldo. Ogni cartella potrà essere pagata attraverso i modelli F24 recapitati a casa insieme agli avvisi di pagamento.

Quali servizi si pagano con la bolletta rifiuti?

La Ta.Ri, così come previsto dalla normativa nazionale, è volta a finanziare in maniera integrale il ciclo dei rifiuti (spazzamento, raccolta rifiuti, trasporto, trattamento per il riciclo e recupero).

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