L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità), ha istituito a decorrere dal 1.1.2014 l’Imposta Unica Comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il successivo comma 704 della citata legge ha conseguentemente abrogato il previgente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
Cosa è la Ta.Ri.
La TaRi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. La legge di stabilità ha inoltre previsto che i Comuni possano affidare l’accertamento e la riscossione della Ta.Ri. ai soggetti ai quali risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. SEI Toscana al momento gestisce la riscossione della Ta.Ri. nei comuni di Buonconvento; Castelnuovo Berardenga; Montalcino; Monteriggioni; Monteroni d’Arbia; Monticiano; Piancastagnaio, Radicofani; Radicondoli; Sovicille (Provincia di Siena); Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo); Scarlino (Provincia di Grosseto). Negli altri comuni dell’area vasta Toscana Sud il servizio è gestito direttamente dall’ufficio tributi.
Per maggiori informazioni:
email: bollettarifiuti@seitoscana.it
pec: bollettarifiuti.seitoscana@legalmail.it
Attenzione
Normativa in fase di aggiornamento