E’ stato da poco firmato il decreto ministeriale che indica le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, di RAEE di piccole dimensioni provenienti dai nuclei domestici. Il decreto era previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 49 del 2014 e, prima della sua approvazione, ha avuto parere favorevole da parte del consiglio di stato. Con questo atto vengono quindi rese esplicite una serie di specifiche tecniche riguardanti le modalità con le quali i distributori dovranno mettere in pratica il ritiro dei RAEE con la modalità detta “1 contro 0”, già introdotta nel 2014 e con la quale si intende semplificare e agevolare la raccolta ed il ritiro dei RAEE, obbligando i distributori a ritirare i rifiuti elettrici ed elettronici gratuitamente ai cittadini anche senza l’acquisto del nuovo. Il decreto ministeriale inoltre stimola i rivenditori e le associazioni di categoria in merito agli aspetti divulgativi e promozionali dell’iniziativa. L’intento è quello di mettere a disposizione dei cittadini strumenti di raccolta di facile accesso ed utilizzo, cercando così di intercettare quella parte di RAEE che purtroppo ancora troppo spesso non riescono ad essere avviati a recupero. Nel decreto viene ricordato come i RAEE oggetto di raccolta “1 contro 0” siano solamente quelli di “piccolissime dimensioni” che, come descritti nell’articolo 4 del Decreto Legislativo, sono quelli di dimensioni esterne inferiori a 25 cm, e che i distributori obbligati ad attivare la modalità di ritiro sono quelli con una superfice di vendita superiore a 400 metri quadrati. Resta facoltativa per quelli di superfici inferiori e per chi effettua vendita a distanza. Nell’articolo 4 viene invece precisato che “i distributori possono rifiutare il ritiro nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali”. Specifiche tecniche riguardano gli aspetti della raccolta che dovrà avvenire all’interno dei locali o comunque in aree di pertinenza del distributore, attraverso contenitori con specifiche caratteristiche, tra le quali ad esempio quella di essere liberamente e facilmente fruibili, essere segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili ad esso, essere strutturati in modo che i RAEE non siano asportabili e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti.Altre specifiche sono poi rivolte alle modalità di deposito temporaneo dei RAEE, preliminarmente al trasporto degli stessi, anch’esso oggetto di precisazioni e chiarimenti tecnico-operativi, presso un centro di raccolta autorizzato.Interessanti sono infine i commi 2 e 3 dell’articolo 4, secondo i quali i distributori hanno l’obbligo di informare esplicitamente della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce. Questo, secondo il DM deve essere fatto “con modalità chiare e di immediata percezione”. Inoltre, per favorire il conferimento i distributori promuovono, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.