Il giudice tributario non ha il potere di concedere riduzioni o agevolazioni per la Tares o la Tari facendo ricorso al principio di equità delle tariffe. Non ha, infatti, il potere di decidere secondo equità né di sostituirsi all'amministrazione comunale, alla quale sono demandate le scelte politiche sulla determinazione delle tariffe. Il comune ha la facoltà di non concedere riduzioni tariffarie per i titolari di attività economiche stagionali, al fine di non gravare troppo sui cittadini residenti. E quanto ha stabilito la Commissione tributaria regionale toscana, sezione staccata di Livorno, sezione X, con la sentenza 328 del 21 febbraio 2018. Secondo il giudice d'appello, «in mancanza di una decisione del comune di applicare le riduzioni che le norme indicate consentono, non può il giudice sostituirsi con una sua valutazione di tipo equitativo poiché finirebbe per esercitare un potere discrezionale di natura normativa che presuppone una valutazione di tipo politico come quella effettuata dal comune di non voler gravare troppo i residenti per agevolare i titolari di attività economiche stagionali». Questa pronuncia, pienamente condivisibile, si pone in contrasto con quanto affermato di recente dalla stessa sezione della commissione regionale con la sentenza 2300/2017, in diversa composizionecollegiale, secondo cui il giudice tributario può disapplicare il regolamento comunale e ritenere illegittima la scelta dell'amministrazione di non concedere la riduzione tariffaria per le attività alberghiere stagionali, anche se il riconoscimento di questa agevolazione è rimesso dalla legge alla volontà dell'ente. Ha sostenuto che la scelta dell'amministrazione violasse il principio comunitario «chi inquina paga», considerato che il contribuente non produce rifiuti per diversi mesi nel corso dell'anno. In realtà, la sentenza 2300 della commissione regionale, sopra citata, non è rispettosa delle scelte che la legge demanda all'ente e chegli consente di stabilire se e in quali casi concedere le agevolazioni. In questo caso il giudice tributario non ha disapplicato il regolamento, ma si è sostituito all'amministrazione.