Non tutto il legno spiaggiato in Maremma è rifiuto

Diecimila tonnellate di legname frammisto a detriti e rifiuti di varia natura è la stima più recente fatta dal Comune di Grosseto in merito al materiale che ha invaso le spiagge maremmane a seguito dell’evento di piena del fiume Ombrone di fine agosto. E sale ad un milione di euro il costo per la pulizia e lo smaltimento che il Comune dovrà sostenere per riportare l’intero litorale alla fruizione turistica. «Un danno enorme» ha dichiarato l’assessore al turismo Luca Ceccarelli, superiore a quanto ipotizzato perché «la legna portata dal mare e rimossa si è rivelata molta di più di quella che si era pensato all’inizio: sia perché i nostri operatori - dice Ceccarelli - operando sul litorale si sono trovati di fronte a più strati, cioè non solo quello superficiale ma anche uno strato più profondo portato dalle prime ondate di piena». E sia perché la legna ha continuato a riversarsi sulle spiagge di Marina di Alberese, Marina di Grosseto e Principina anche nei giorni seguenti al passaggio dell’onda di piena, tanto che, dice ancora Ceccarelli «siamo passati dalle 3-4mila tonnellate che avevamo previsto alle 10mila attuali». Quattro le aziende impiegate per le opere di rimozione del legname spiaggiato su tutto il litorale, che è stato poi stoccato nelle aree individuate a Marina di Grosseto e Principina in prossimità di parcheggi, dove dovrà avvenire anche la cernita per separare il legno recuperabile dai rifiuti da smaltire in discarica. Infatti – come spiega Arpat in un comunicato del 28 agosto - non tutto il materiale legnoso depositato sulle spiagge a seguito di mareggiate e quindi rimosso è da considerarsi rifiuto. A tale proposito l’Agenzia regionale dell’Ambiente cita l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana emessa il 13 aprile 2015 in occasione di un altro evento meteorologico eccezionale, che in quel caso aveva interessato zone interne della nostra regione, e l’articolo 183 comma 1 lettera n del D.Lgs. 152/2006. Sulla base di questi riferimenti normativi Arpat ritiene che il legname raccolto a seguito di particolari eventi atmosferici o meteorici in aree urbane o sulle spiagge a seguito di mareggiate, eventualmente frammisto a materiale di origine antropica, “per non essere in toto considerato rifiuto deve essere sottoposto ad una preliminare operazione di cernita che porterà alla creazione di un deposito di solo legno, che è un bene e non un rifiuto, ed un deposito temporaneo di altro materiale di origine antropica che permane rifiuto e come tale andrà gestito”. Pertanto la raccolta finale del legno, separato da tutto il resto, non si configura come attività di gestione dei rifiuti, così come le operazioni di cernita preliminari alla raccolta finale che non devono però durare oltre “un tempo tecnico strettamente necessario” che deve essere quantificato dall’Ente competente. L’Ordinanza indica anche le modalità di utilizzo del materiale legnoso quali la triturazione per la produzione di energia o il compostaggio, mentre è esclusa la possibilità di abbruciamento in situ, in considerazione dell’elevata produzione di particolato e di altre sostanze nocive prodotte dalla combustione di legna in condizioni non ottimali.

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