La tutela dell’ambiente e della biodiversità entra in Costituzione

La tutela dell’ambiente e della biodiversità entra in Costituzione

Via libera definitivo, alla Camera, al disegno di legge costituzionale "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente" che stabilisce, tra le altre cose, che l’iniziativa economica privata non può essere svolta in danno alla salute e all’ambiente. Una “svolta epocale” così come detto dal Ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani: “Questo voto del Parlamento segna una giornata epocale: testimonio qui la presenza del governo che crede in questo cambiamento, grazie al quale la nostra Repubblica introduce nei suoi principi fondanti la tutela dell'ambiente”. La legge di revisione costituzionale è stata approvata ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Ddl costituzionale approvato in via definitiva si compone di tre articoli. L’articolo 1 (che aggiunge un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione) introduce tra i principi fondamentali quello dedicato alla tutela ambientale. Quindi, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, si dispone che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. L’articolo 2 modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica in due punti. In primo luogo, stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente (premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana). La seconda modifica riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata a fini ambientali, e non solo a fini sociali come prevede l’attuale norma costituzionale. L’articolo 3 contiene una clausola di salvaguardia per il principio di tutela degli animali nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendone l’applicazione nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

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