Il decreto del ministro dell'Ambiente pubblicato a fine giugno in Gazzetta Ufficiale introduce, per la prima volta dal Decreto Ronchi del 1997, linee guida nazionali per un metodo di calcolo unico della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, cui tutte le Regioni dovranno attenersi. Siamo dunque ancora alle linee guida, cui dovranno seguire sistemi di calcolo specifici in ogni Regione, ma una volta completato il quadro di riferimento sarà possibile un reale confronto dei risultati tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e tra i Comuni, calibrando i tributi comunali a seconda dei livelli di raccolta raggiunti e certificati dalle Regioni, senza incorrere in disparità. «L'Italia della raccolta differenziata – ha spiegato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti - viaggia ancora a diverse velocità, anche a causa della confusione generata da strumenti di calcolo differenti da una Regione all'altra, cui segue un’ovvia difficoltà nel rendere omogenea l'applicazione del tributo». Le linee guida discendono da quanto stabilito dalla decisione della Commissione europea, del novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo con cui verificare il rispetto degli obiettivi di riciclo previsti dalla Direttiva rifiuti (entro il 2020 almeno il 50% in peso per vetro, carta, metalli e plastica). La direttiva pur non prevedendo target di raccolta differenziata, richiede però che si proceda alla sua attivazione quale strumento essenziale affinché siano conseguiti gli obiettivi di riciclaggio, almeno per le quattro frazioni indicate. Le linee guida prevedono che, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti urbani (o assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali) raccolti in modo separato e raggruppati in frazioni per essere avviati prioritariamente a recupero di materia. Oltre agli imballaggi di vetro, carta, plastica, legno, metalli (raccolti separatamente o come multi materiale) saranno contabilizzati anche i rifiuti ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata. Per la frazione organica (umido domestico e verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi) vi sarà la possibilità di conteggiare, come raccolta differenziata, anche i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, a patto che i Comuni abbiano disciplinato questa attività, garantendo dunque la tracciabilità e il controllo. Nella quota di raccolta differenziata rientrano poi i rifiuti da raccolta selettiva di alcuni rifiuti, anche se avviati a smaltimento (farmaci, vernici, ed altre tipologie di rifiuti urbani pericolosi), i RAEE avviati a trattamento specifico, i rifiuti tessili e le varie frazioni conferite ai centri di raccolta comunali ed anche lo spazzamento stradale se avviato ad operazioni di recupero. Mentre i rifiuti indifferenziati, gli ingombranti avviati a smaltimento e i rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento saranno contabilizzati nella quota di rifiuto urbano indifferenziato prodotto. I rifiuti derivanti dalla pulizia delle spiagge (di mare, di lago e di fiume) e quelli cimiteriali sono invece considerati “neutri” e dunque non contribuiranno né al computo dei rifiuti prodotti né raccolti in maniera differenziata.