La scelta del servizio per i rifiuti speciali dura due anni, non più cinque

Entrano in vigore domani 27 agosto le norme ambientali introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 del 5 agosto 2022, n. 118. Tra le deleghe al Governo figura anche quella per il riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riguardo particolare al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico (articolo 8).11Governo dovrà intervenire, entro il 27 febbraio 2023, con decreti legislativi, adottati previa intesa della Conferenza unificata (Stato, Regioni, Città e Autonomie locali). Sotto il profilo delle norme di immediata applicazione, invece, l'articolo 14 della nuova legge introduce tre modifiche alla parte quarta del Dlgs 152/2006 per i servizi di gestione dei rifiuti. Infatti: 1) per i rifiuti speciali ex assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche, viene riscritto il comma io dell'articolo 238 del "Codice ambientale" e scende da cinque a due anni il periodo nel quale tali utenze scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico odi quello privato. Viene confermata, in tal caso, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (previa dimostrazione di avvio al recupero su attestazione del recuperatore) ma scompare la possibilità per il gestore pubblico, su richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio prima della scadenza del periodo. 2) sull'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il nuovo comma i-bis dell'articolo 202, Dlgs 152/2006 dispone che, entro il 25 novembre 2023, Arera definisce «adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti». In forza del nuovo comma 1-ter, Arera richiede agli operatori informazioni su costi di gestione, caratteristiche dei flussi e «ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale»; 3) sui rifiuti di imballaggio, la modifica apportata all'articolo 224, comma 5, del Codice ambientale, esclude i gestori delle piattaforme di selezione dal novero degli operatori chiamati a stipulare l'accordo di programma quadro tra Conai (Consorzio nazionale imballaggi), sistemi autonomi, Anci (associazione dei Comuni), Upi (unione delle Province) ed Egato (Enti di gestione ambito territoriale ottimale) perché l'Antitrust ha eccepito l'inopportunità della loro presenza a un tavolo che concordi le condizioni economiche di un servizio trattandosi di soggetti in competizione tra loro nella fornitura dei propri servizi ai consorzio ai gestori della raccolta.  

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