In merito all`esito dei ricorsi al Tar, Sei Toscana ritiene doveroso precisare che «non si tratta di stabilire vinti e vincitori, trionfanti o soccombenti, ma fissare con chiarezza i principi di diritto che regolano il contratto fra Sei Toscana, Ato e i 104 Comuni del bacino servito, e il loro rispetto da parte di tutti gli attori in gioco». Proprio in tal senso, il Tar «chiarisce una volta per tutte, in modo netto ed inequivocabile, le modalità di affidamento dei «servizi opzionali» dove il vincolo negoziale che discende dal contratto di concessione stipulato con Sei implica che: i comuni facenti parte dell`Ato debbano preventivamente negoziare con il gestore le condizioni tecniche ed economiche di esecuzione del servizio opzionale richiesto». Il giudice riconosce dunque che tutti i Comuni dell`Ato Toscana Sud, onde operare nel rispetto della concessione, «sono tenuti a chiedere preliminarmente a Sei Toscana l`attivazione dei servizi opzionali, salvo poterli affidare a terzi soltanto in caso di mancato accordo con il Gestore».