L'impegno preso dal Governo nella Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio di individuare un percorso che, pur non rinviando l'applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti, lo rendesse facoltativo per il 2020 sembra non essere andato a buon fine, visto che l'emendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe è stato respinto. I gestori, quindi, devono ripartire velocemente per redigere un piano economico finanziario (Pef) costruito secondo la nuova metodologia approvata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera 443/2019. Comuni o autorità d'ambito territoriali, ove istituite, dovranno poi validare il Pef in tempo utile per l'approvazione delle tariffe della Tari tributo e della Tari corrispettiva entro il prossimo 3o aprile. La regolamentazione del settore rifiuti, tuttavia, ha comportato anche ulteriori adempimenti e "oneri", il cui mancato rispetto potrebbe essere oggetto di sanzione. Il nuovo contributo Con comunicato del 19 dicembre 2019 «Contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2019», Arera ha precisato che il settore rifiuti è tenuto a contribuire al suo funzionamento con un contributo pari allo 0,3o per mille dei xicavi relativi all'anno 2017, risultanti dal relativo bilancio approvato. Tra le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo rientra anche la «gestione tariffe e rapporti con gli utenti». Apparentemente, quindi, i Comuni che si occupano della sola gestione delle tariffe e dei contribuenti sarebbero tenuti a versare un contributo da calcolarsi sul Carc. Tuttavia così non è, e per capirlo occorre rimbalzare da una determina dell'Autorità a un'altra. Infatti, il comunicato rinvia alla determina 173 del 23 dicembre 2019 e al suo allegato, che allo stesso tempo rappresenta un aggiornamento dell'allegato alla determina 1702019. L'allegato alla determina 170/2019 precisa che non costituiscono base imponibile i ricavi derivanti da attività di gestione di tariffe e rapporti con gli utenti, limitatamente al settore rifiuti, per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata Carc. Pertanto, i Comuni che svolgono esclusivamente tale attività, avendo affidato in gestione tutte le altre attività che costituiscono il servizio, sono esentati dal versamento, ma non dalla dichiarazione, che dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2020. Questionari su servizi e utenti Altro adempimento imposto ai Comuni attiene alla compilazione, sul sito di Arera, dei questionari relativi ai dati e informazioni in materia di qualità del servizio e dei rapporti con utenti, adempimento previsto dall'Autorità con determinazione 4/2019 del 18 dicembre 2019. Il termine, inizialmente fissato a gennaio, è stato prorogato al 18 febbraio 2020. La compilazione del questionario non appare agevole perché non tiene conto che in oltre il 90% dei Comuni si applica la Tari tributo, per la quale, ad esempio, non è prevista alcuna carta dei servizi. Da ultimo, con ulteriore comunicato di Arera è stato disposto, per i Comuni che svolgevano al 31 dicembre 2018 le attività di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade, la proroga dei termini di invio delle informazioni richieste dalla determinazione. 3/2019 al 16 marzo prossimo. Insomma, la gestione dei rifiuti inizia a diventare un ginepraio.