Tari, ai Pef 2022 mancano modelli e livelli standard

Nei primi giorni di agosto Arera ha pubblicato la delibera 363/2021 (Sole 24 Ore del 5 agosto) con cui ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio che comprende gli anni 2022-2025. Il documento e l`allegato (Mtr-2) avrebbero dovuto consentire la predisposizione dei Piani finanziari Tari, vista la necessità di disporre delle nuove tariffe del tributo (o corrispettivo) entro la fine dell`anno. Tuttavia la delibera ha fatto rinvio a diversi successivi provvedimenti per la determinazione di elementi di importanza fondamentale anche solo per cominciare a lavorare ai nuovi Piani finanziari per il 2022. I primi grandi assenti sono proprio gli schemi tipizzati per la predisposizione degli atti (articolo 27.4 dell`allegato): dal momento che per la prima volta Arera ha introdotto il concetto di Pef pluriennale è decisamente rilevante poter disporre dei modelli di documenti (tabelle e tracce per le relazioni) su cui poi gestori, Comuni ed enti territorialmente competenti potranno procedere. Un altro elemento che l`Autorità non ha ancora reso noto, e che con ogni probabilità verrà introdotto al termine di un percorso già iniziato con la delibera 72/2021, è costituito dagli standard e livelli minimi di qualità del servizio a cui dovranno adeguarsi Comuni e gestori. Dal momento che costituiscono termine di confronto per l`inserimento di nuovi costi (come espresso nell`articolo 2 dell`allegato), possono diventare necessari per valorizzare le variabili incidenti sul costo totale efficiente e quindi sulle tariffe. Venendo poi a dati e parametri aritmetici, necessari per poter predisporre i calcoli necessari ad ottenere le grandezze da coprire con tariffa, troviamo ancora non disciplinato il valore tasso di inflazione programmata (articolo 4.2), i valori dei tassi di inflazione per gli anni 2023, 2024 e 2025 (articolo 7.5) che potrebbe essere individuato anno per anno, ed infine il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi senza il quale non è possibile ad oggi provvedere al calcolo dei costi d`uso del capitale (articolo 13.9).

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