Chi produce paga per i rifiuti. Le imprese dovranno contribuire a raccolta e smaltimento

Discariche suddivise in categorie per tipologia di rifiuti. Nuove regole per la rottamazione di veicoli. Nasce un «Registro nazionale dei produttori», con tanto di contributo finanziario che gli imprenditori dovranno versare per coprire i costi di raccolta differenziata dei rifiuti. E arriva l'obbligo di informativa all'Unione europea circa le quantità e il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato e l'andamento della raccolta e del riciclaggio delle pile. Sono questi i quattro elementi cardine di quattro schemi di decreto legislativo varati ieri, in prima lettura, dal consiglio dei ministri, in attuazione di quattro direttive europee che fanno parte del cosiddetto «Pacchetto economia circolare»; un gruppo di provvedimenti adottato dall'Unione europea a luglio del 2018 con l'obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. In parallelo, è prevista la diminuzione dell'uso delle discariche, che entro il 2035 dovrà essere inferiore al 10%. Responsabilità diretta. Lo schema di dlgs punta ad attuare in Italia due direttive: la n. 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. E la n. 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62 sugli imballaggi. In particolare, viene disposta l'istituzione di un nuovo registro nazionale, a cui tutti i produttori dovranno iscriversi, in quanto soggetti a cui si estende la responsabilità dei sistemi di raccolta e smaltimento. Lo schema di dlgs detta obblighi e funzioni di tutti i soggetti coinvolti nella filiera. E prevede che chi produce versi un contributo finanziario che aiuti a coprire i costi della raccolta differenziata, del trasporto e del trattamento degli scarti, per poter raggiungere i target di smaltimento Ue. Il tutto tenendo conto degli introiti, frutto dalla vendita e del riutilizzo dei rifiuti in questione. © Riproduzione riservata-.

Poker di decreti su rifiuti ed economia circolare

Veicoli fuori uso attuazione dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849. Il decreto dispone che per i veicoli destinati a demolizione, il detentore abbia l'obbligo di consegnarlo direttamente a un centro di raccolta. Nel caso in cui il detentore voglia cedere il veicolo usato per acquistarne un altro, potrà consegnarlo al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato. L'importante è che sia prima accettato e venga rilasciato un certificato di rottamazione da parte di chi effettua il ritiro. Il concessionario dovrà consegnare l'auto solo a centri di raccolta convenzionati con i produttori di veicoli che vende. Concessionari e gestori delle succursali e degli automercati, che hanno ritirato i veicoli per farli demolire, hanno l'obbligo di raggruppare i rifiuti per il deposito preliminare, così da gestire più facilmente il trasporto degli stessi un impianto di trattamento. Questo deposito temporaneo non potrà durare più di 30 giorni. Gli impianti di trattamento dei veicoli e i centri di raccolta devono fare le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli entro sette giorni dalla presa in carico della pratica. E questo indipendentemente se sia avvenuta o meno la radiazione dal Pra. Tutte le altre operazioni sul veicolo devono essere svolte dopo la radiazione dal Pra. Le imprese di autoriparazione possono consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori previsti dalla legge, anche ad altri sistemi di gestione della filiera. Parti e componenti ottenute dal trattamento dei veicoli fuori uso possono essere utilizzati come pezzi di ricambio, se rispettano le norme di sicurezza. I produttori di auto dovranno verificare l'efficienza delle prestazioni ambientali dei centri raccolta loro affiliati, sui modelli unici ambientali e sul possesso delle certificazioni lso 9001 ed Emas Produttori di veicoli e associazioni di imprese che si occupano del riciclo possono stipulare col ministero dell'ambiente accordi per il conferimento di rifiuti particolari, come plastiche e vetri.

Discariche attuazione della direttiva (Ue) 2018/85. Il decreto cambia i criteri per conferire i rifiuti in discarica. E prevede sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e per tipologia di rifiuti: discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile; discariche per rifiuti in gran parte organici, a loro volta suddivise in: 1) discariche-bioreattori con recupero di biogas 2) discariche per rifiuti organici pretrattati; discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas. Cambiano anche le tecnologie da utilizzare per la realizzazione e la successiva chiusura delle discariche. E vengono ridefinite le percentuali di conferimento dei rifiuti urbani che devono arrivare ad essere non superiori al 10% al 2035. Il decreto riforma anche il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche. In ossequio alla direttiva Ue scatta il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti stessi. A partire dal 2030 non possono essere conferiti neppure i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. In depositi sotterranei vengono ammessi i rifiuti inerti, i non pericolosi e i pericolosi.

Rifiuti elettrici ed elettronici attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue) 2018/849. Il decreto prevede che il ministero dell'ambiente, ogni anno, invii una relazione alla Commissione europea, con informazioni e stime su quantità e peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) raccolti separatamente ed esportati. Il dicastero dovrà fornire anche informazioni su raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall'Ispra.

Rifiuti attuazione della direttiva (Ue) 2018/851. Imballaggi attuazione della direttiva (Ue) 2018/852. Il decreto: riforma il sistema di responsabilità estesa del produttore (Epr), circoscrivendo specificamente responsabilità, compiti e ruoli; individua i requisiti atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti, a garantire l'alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente; stabilisce che i produttori corrispondono un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata; istituisce un «Registro nazionale dei produttori» per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore; rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti; prevede che il ministero dell'ambiente, il ministero delle politiche agricole e le Regioni incentivino il riciclaggio dei rifiuti organici.

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