Gestione dei rifiuti tarata Ue

Rettifica dell'elenco europeo dei rifiuti, attraverso la modifica di oltre 30 codici,e indicazioni per effettuare la classificazione dei residui, con un'attenzione rivolta a quelli potenzialmente pericolosi. Arrivano entrambi nei primi dieci giorni dell'aprile 2018, ma slegati tra loro e con valore giuridico molto diverso, due atti dell'Ue in materia di identificazione dei residui da produzione: la formale modifica (immediatamente vincolante) dell'elenco europeo dei rifiuti (c.d. «Eer», previsto dalla decisione 2014/955/Ue) e la comunicazione con cui la commissione Ue esprime proprie opinioni (non vincolanti) sulla procedura per la classificazione dei residui (prevista dalla direttiva 2008/98/Ce e dalla citata decisione 2014/955/Ue).Le rettifiche all'elenco europeo dei rifiuti. Le modifiche riguardano le denominazioni di alcuni rifiuti contenute nella versione italiana dell'elenco europeo dei rifiuti, riformulando oltre 30 descrizioni di residui associate a capitoli (i codici a due cifre), sotto-capitoli (quelli a quattro cifre) e voci (sei cifre). Gli interventi, pubblicati sulla serie «L» («Legislazione») della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018 e operativi dalla stessa data, in alcuni casi appaiono avere però una portata superiore alla mera correzione di errori materiali: è il caso della voce «19 05 01» che dall'identificare la «parte di rifiuti urbani e simili non destinati al compost» definisce ora la «parte di rifiuti urbani e simili non compostata». Dubbi sorgonoinvece sulla coerenza di alcuni interventi, come quello che interessa il codice «16 11 02» che dall'indicare i «rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce «16 11 01» viene modificato per definire i «rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01». Mutando il termine «carbonio» in «carbone» si allinea sì la dizione del codice «16 11 01» quello «16 11 02» dello stesso testo italiano, ma si disallinea il tutto con la versione inglese dell'elenco europeo dei rifiuti (pubblicato sulla Guue 30/12/2014 n. L 370), nel quale entrambe le voci si riferiscono invece a materiali «carbon-based», ossia a base di carbonio (e non di carbone).Il crescente gap con il Codice ambientale nazionale. Le «rettifiche» dell'Ue, discutibili o meno, allontanano ancora di più l'attuale testo del Codice ambientale nazionale sui rifiuti dalla relativa disciplina Ue. Si ricorda infatti che il dlgs 152/2006 ancora non è stato formalmente allineato né al nuovo elenco europeo dei rifiuti (operativo dal giugno del 2015) né tantomeno alle novità relative alla voce di pericolo «HP 14 Ecotossico» ex regolamento 2017/997/Ue (vincolanti dal prossimo 5 luglio 2018). In materia l'unico atto normativo presente nell'Ordinamento interno è infatti il dl 91/2017 (convertito in legge il 1/8/2017), atto che modificando l'allegato D al dlgs 152/2006 si limita a chiarire che: «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando a essi il competente codice Cer e applicando le disposizionicontenute nella decisione 2014/955/Ue e nel regolamento (Ue) n. 1357/2014 (...)» lasciando però nel Codice ambientale le vecchie versioni sia dell'elenco dei rifiuti che delle relative caratteristiche di pericolo.La Commissione Ue sulla classificazione dei rifiuti «a specchio». Sulla Gazzetta serie «C» («Comunicazioni») della Guue del successivo 9 aprile 2018, dunque tre giorni dopo le rettifiche all'Eer ma senza nessun richiamo a queste, hanno fatto il loro esordio le indicazioni della commissione Ue su come procedere alla classificazione dei rifiuti. Tra gli «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» recati dalla comunicazione trovano collocazione le opinioni relative all'inquadramento da dare a quei rifiuti che, in base all'«Eer» devono essere classificati come pericolosi o come non pericolosi in funzione della effettiva presenza o meno di tali sostanze. A differenza dei rifiuti individuati dall'elenco come univocamente pericolosi (attraverso un'unica voce) e di quelli individuati esclusivamente come non pericolosi (tramite l'associazione a un unico codice provvisto di asterisco) la corretta classificazione dei rifiuti per i quali l'«Eer» prevede due voci alternative (una pericolosa e una non pericolosa, da cui la denominazione di rifiuti con «voci a specchio») necessita infatti dell'accertamento (documentale o analitico) della natura delle sostanze contenute. Ferma la necessità di gestire come pericolosi i rifiuti lacui composizione resti alla fine ignota, la Commissione Ue fornisce proprie opinioni sulla condotta da seguire per la classificazione di rifiuti a specchio di cui siano invece noti gli elementi costitutivi ma non le sostanze in essi presenti. La Commissione suggerisce in tal ultimo caso di utilizzare la logica di determinazione delle sostanze secondo lo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato. In base alla Comunicazione in parola occorrerebbe procedere alla ricerca delle sostanze presenti nei singoli elementi alla luce delle diverse caratteristiche di pericolo. A seguire, le sostanze dovrebbero poi essere determinate tenendo conto di quelle che «potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti (per esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata)». A chiarimento del termine «ragionevolmente» utilizzato in tale ultimo passaggio la comunicazione Ue indica il documento di orientamento del Regno Unito per il quale «ragionevolmente significa che le sostanze non possono essere presenti all'interno dei rifiuti perché, per esempio, possono essere escluse le loro proprietà fisiche e chimiche».Sulla nuova caratteristica «Hp 14». Con la comunicazione della commissione Ue arrivano anche indicazioni sull'applicazione dei nuovi criteri di individuazione della caratteristica di pericolo «Hp 14 Ecotossico» dei rifiuti operativi dal 5/7/2018. Al riguardo l'Ue osserva come le nuove quattro condizioni di pericolosità introdotte dal regolamento 2017/997/ Ue nella direttiva 2008/98/ Ce vadano applicate simultaneamente e la soddisfazione anche di una sola di esse comporti la necessità di classificare i rifiuti sotto esame come ecotossici.Il valore (relativo) degli orientamenti della Commissione Ue. Le comunicazioni della Commissione Ue, è opportuno ricordarlo, non figurano tra le fonti di diritto dell'Unione europea; tanto che coerentemente la pubblicazione nella relativa Gazzetta Ufficiale trova collocazione solo (come accennato) sulla serie «C» (dedicata alle Comunicazioni e informazioni) e non nella serie «L» (dedicata alla Legislazione). Altrettanto coerentemente nella comunicazione in parola viene precisato che: «Gli orientamenti forniti nella presente comunicazione non pregiudicano l'interpretazione che può essere data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue).». Anche se la stessa Ue si spinge, di seguito, fino ad affermare addirittura che «Le opinioni espresse nei presenti orientamenti tecnici non possono pregiudicare la posizione che la commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia.».L'attesa della pronuncia della Corte di giustizia. Sulla corretta interpretazione delle norme in materia di classificazione dei rifiuti a specchio, lo ricordiamo, nel 2017 la Suprema corte di cassazione ha interrogato proprio la Corte di giustizia Ue. Con atto di rinvio pregiudiziale il giudice nazionale ha infatti formulato quattro quesiti sui quali ancora si attende risposta; con uno di questi l'Italia ha chiesto all'Ue se (in estrema sintesi) la ricerca delle sostanze debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece essa ricerca possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto.

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