Discariche, una quota fiscale ai comuni

Ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dalla presenza dell'impianto deve essere destinata una quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. La finalità è quella della realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.È questa una delle novità della legge di Bilancio n. 205 del 2017, il cui art. 1, comma 531, lettera a), interviene direttamente sui commi 27 e 30 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, che disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento rifiuti, imponendo alla regione di destinare una parte del gettito del tributo regionale ai comuni aventi specifiche caratteristiche e precisando che nella legge regionale devono essere stabilite le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.Per le regioni il nuovo intervento normativo non dovrebbe creare particolari problemi, visto che in passato la norma statale prevedeva che una quota del 10% del tributo fosse riservata alle province. Poi, l'ondata di norme pronte a spazzare dal campo tributario ogni riferimento alle province ha fatto piazza pulita anche di questa disposizione e dal 2016 il comma 27, del citato art. 3, ha previsto che l'intero gettito del tributo affluisse in un apposito fondo della Regione. Dal 2018, invece, si cambia di nuovo registro e, a parte la quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti destinata ai suddetti comuni, la restante quota del gettito del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.La soluzione adottata dal legislatore appare alquanto apprezzabile perché garantisce l'ampia autonomia della regione in ordine alla quota da destinare ai comuni e al tempo stesso impedisce il ricorso a norme regionali con le quali si impongono al gestore degli impianti di smaltimento dei rifiuti indennizzi o contributi a favore di comuni sul cui territorio sono situati questi sono situati. Simili disposizioni che sono già state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale che con sentenza n. 58 del 2015, ha dichiarato illegittima una norma regionale con la quale veniva istituito un analogo contributo che, essendo ritenuto di natura tributaria, violava la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» - al quale è riconducibile la disciplina dei rifiuti - e non preserva il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti dal vincolo imposto in modo differenziato dalla regione.

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