Semplificato il documentodi trasporto per la raccolta dei rifiuti non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi) svolta con lo stesso veicolo presso più produttori o detentori. Durante l'attività di raccolta il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. È con il decreto 1 ° febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2018 n. 32) che il ministero dell'Ambiente detta le modalità semplificate per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all'albo secondo le modalità semplificate (articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124). Larticolo 4 del decreto in commento viene previsto che per adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all'albo, dovranno conservare i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni. Una previsione finale per quelle associazioni di volontariato e enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Questi dovranno operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, che individuerà apposite modalità per la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.