Amianto oscillante tra rifiuto e bonifica

Amianto non sempre assoggettato alla disciplina sulle bonifiche, bensì a quella sui rifiuti. I chiarimenti giungono dal Tar Lombardia (sez. III) con la decisione 2691 del 18/12/2019. Il punto nodale della controversia concerne proprio la dimostrazione della riconducibilità degli Mca, rinvenuti in alcune aree della città di Milano oggetto di un investimento immobiliare, alle matrici materiali di riporto. Nella sentenza in oggetto il collegio non ritiene di potere condividere l'impostazione secondo la quale, partendo dall'assunto che i materiali contenenti amianto (Mca) sono assimilabili alle matrici materiali di riporto (Mmr), ne pretende l'assoggettamento alla disciplina sulle bonifiche (Parte 1v, m. V, Tua) anziché a quella sui rifiuti (Parte IV, m. I, Tua). I giudici, pur non evidenziando un'aprioristica esclusione dalla bonifica dei materiali contenenti amianto, rileva gli elementi per motivare la non riconducibilità degli Mca rinvenuti nel terreno fra le Mmr, di cui agli art. 185 e 240 del Tua. Tali elementi fanno leva sull'origine e sulle caratteristiche merceologiche degli Mca. La circostanza, ad esempio, che i materiali in questione provengano da demolizioni relativamente recenti non può che allontanare, sotto più profili, i materiali stessi dalla categoria delle matrici materiali di riporto. Va, in tal senso, rammentato che, stando alla norma d'interpretazione autentica dell'art. 185 del dlgs 152 del 2006 (l'art. 3 del d125/1/2012, e ss.mm.ii.), le matrici suddette sono « costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri». Pur non essendo indicata una precisa collocazione temporale dei riporti, si ricava da un'interpretazione complessiva della norma che essi debbono essere risalenti nel tempo, sì da costituire « un orizzonte stratigrafico specifico». Si deve, cioè, trattare di materiale che, utilizzato nel corso del tempo per la realizzazione di riempimenti, rilevati e reinterri, ha avuto modo di stratificarsi e sedimentarsi nel suolo, a profondità variabili, sino ad assestarsi e compattarsi con il terreno naturale, determinando per tale via un nuovo orizzonte stratigrafico.

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