La normativa che estende la deroga al regime dei rifiuti agli sfalci e potaure di giardini e parchiva cambiata per adeguarla alla normativa Ue. Questo perché, secondo la commissione europea, sfalci e potature rientrano nella definizione di «rifiuto organico». Lo sostiene il ministero dell'ambiente, in una nota del 15/3/2018. Nel mirino la possibile non conformità della normativa italiana alla nozione di rifiuto (art. 185, comma 1, lettera f) del dlgs 3 aprile 2006, n. 152) per le attività di gestione di giardini, parchi, campi. La definizione di rifiuto organico è contenuta nella direttiva 2008/98. All'art. 3 i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi («sfalci e potature») sono inclusi nella definizione. E, secondo l'art. 7, non possono essere esclusi da quest'ambito. Il 28 luglio 2016 è stata adottata in Italia una legge (n. 154), che modifica varie disposizioni esistenti, tra cui il dlgs 152/06. All'art. 41, la legge in questione modifica lo status quo esistente e ricomprende anche «sfalci e potature» tra i materiali da escludere dalla definizione di rifiuto. Di conseguenza, a partire dal 25 agosto 2016 e solo in Italia, «sfalci e potature» possono non essere più considerati rifiuti organici e, quindi, possono essere destinati a usi che la direttiva 2008/98 proibirebbe. Il ministero dell'ambiente, con la nota in oggetto, sostiene, da un lato, che l'art. 185, del dlgs 152/2006 - per come modificato dalla legge 154/2016 - è in netto contrasto con la direttiva Ue 2008/98 sui rifiuti e, dall'altro, che nel disegno di legge europea 2018 il dicastero proporrà il cambiamento della stessa norma, per adeguarla alle disposizioni Ue. Così da evitare una procedura d'infrazione.