Addio Sistri, arriva il Registro

Nasce con uno spettro di soggetti obbligati a utilizzarlo molto più ampio del soppresso Sistri e promette la «progressiva partecipazione di tutti gli operatori» il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il neo «Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti», istituito dalla legge di conversione del dl «Semplificazioni» approvata in via definitiva il 7 febbraio 2019, acquisterà però operatività solo attraverso un futuro regolamento del MinAmbiente. L'assetto del nuovo sistema di tracciabilità. La legge di conversione del dl 135/2018 (noto per aver soppresso a partire dal 1° gennaio il «Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti») si limita a creare il neo Registro e a individuare i soggetti obbligati a iscriversi, delegando a un successivo decreto del MinAmbiente la definizione («secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori») delle regole su organizzazione e funzionamento del sistema, tempistiche e modalità di iscrizione, oneri economici e adempimenti a carico degli aderenti nonché sanzioni (amministrative pecuniarie) per la violazione delle suddette regole. La nuova legge conferma il principio già previsto dal testo originario del dl 135/2018 per cui il Registro è «gestito direttamente dal ministero dell'ambiente». Sulla possibile organizzazione del nuovo sistema è utile ricordare come già dalle relazioni tecniche di accompagnamento del ddl di conversione del dl 135/18 (si veda ItaliaOggi Sette del 14/1/2019) emergeva l'ipotesi di una architettura a tre elementi (che prevedeva anche il coinvolgimento dell'Albo gestori ambientali) coincidenti con: una struttura ministeriale che sovrintende alla stesura delle norme e ne vigila l'applicazione; una struttura di assistenza e interfaccia con le imprese; una struttura informatica. I soggetti interessati. Il novero dei soggetti obbligati, più ampio di quello dell'abrogato Sistri, comprende i seguenti operatori: - enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (erano soggetti al Sistri solo gli analoghi soggetti che trattavano residui pericolosi); - produttori di rifiuti pericolosi (che rientravano invece nel Sistri solo se producevano residui pericolosi speciali, avevano più di 10 dipendenti e appartenevano a determinati settori produttivi); - enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale (obbligati al Sistri solo per i pericolosi «speciali»); - commercianti e intermediari di «pericolosi» (stesso novero sub Sistri); - Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (categoria precedentemente non contemplata); - infine (come recita la neo legge) «con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Tale ultima previsione non è però priva di ambiguità. Infatti, nella logica della neo legge il riferimento dovrebbe essere all'articolo 189, comma 3 del Codice ambientale nella versione precedente al dlgs 205/2010 sul Sistri (poiché è stata confermata l'abrogazione delle disposizioni del 2010); in base a tale versione, i soggetti obbligati appaiono le «imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)», ossia i soggetti che generano rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Interpretazione contrapposta a quella che emerge invece dalla documentazione di accompagnamento della legge di conversione del dl 135/2018, per la quale il riferimento ai «i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3» deve essere fatto ai Comuni, loro Consorzi e comunità montane, ossia ai soggetti contemplati dalla versione dell'articolo 189, comma 3 del dlgs 152/2006 posteriore al dlgs 205/2010. I soggetti obbligati ad aderire al neo Registro non esauriscono comunque la platea dei soggetti interessati al nuovo sistema. La legge istitutiva affida infatti al ministero dell'ambiente anche la definizione delle regole per l'iscrizione al neo Registro di «coloro che intendano volontariamente aderirvi», i quali potranno dunque scegliere se restare nel tradizionale sistema di tracciabilità o passare al neo meccanismo elettronico. Iscrizione e pagamenti. L'iscrizione al Registro da parte dei soggetti obbligati dovrà avvenire entro il termine individuato dal decreto regolamentare del MinAmbiente. L'iscrizione, precisa la neo legge, comporta (evidentemente anche per soggetti che la effettuano a titolo volontario) il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale finalizzato ad assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Importi dovuti e modalità di versamento saranno stabilite dallo stesso dm e oggetto di aggiornamento triennale. Le vicende del regime tradizionale. La legge di conversione del dl 135/2018 conferma il sistema costituito dalla triade registri/formulario/Mud quale unico regime attualmente utilizzabile per soddisfare la tracciabilità dei rifiuti da parte di tutti i soggetti ad essa obbligati. Stabilisce ora il testo consolidato del decreto che a partire dall'1/1/2019 e «fino al termine di piena operatività del Registro elettronico», il tracciamento dei rifiuti continuerà ad essere soddisfatto con l'adempimento degli obblighi ex articoli 189 (Mud), 190 (registri di carico e scarico), 193 (formulario di trasporto) e 188 (sul connesso regime di responsabilità del dlgs 152/2006 come previsti dal testo previgente alle modifiche apportate dal citato dlgs 205/2010. Confermata la possibilità di ricorrere alle attuali modalità (informatiche) stabilite dall'art. 194-bis del dlgs 152/2006 (tenuta in formato digitale di registri e formulario, trasmissione tramite Pec della quarta copia di quest'ultimo). Alle violazioni si applicherà l'ordinario sistema sanzionatorio previsto dall'art. 258, dlgs 152/2006, sempre nella versione «pre Sistri». A mente dell'attuale assetto normativo, dunque, una volta in piena operatività il Registro elettronico, i soggetti obbligati ad aderirvi soddisferanno gli oneri di tracciabilità dei rifiuti adempiendo alle nuove future norme regolamentari, i soggetti che avendo facoltà di scelta resteranno nel sistema tradizionale continueranno secondo le relative regole.

Close Logout Cerca Facebook Instagram You Tube Twitter X Linkedin Download