Tassa rifiuti: nuovi termini per i Comuni

Nella Tari coefficienti «liberi» fino a nuovo ordine di Arera TARIFFA RIFIUTI Prorogata senza termine la possibilità di derogare ai parametri di produzione Dove l'Ato non funziona si carica sui Comuni la validazione dei Pef Pasquale Mirto In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro i130 aprile. È quanto previsto dal nuovo comma 683 bis della legge n. 147/2013 introdotto con un emendamento al decreto fiscale. La nuova scadenza, si precisa, è applicabile anche nel caso di esigenze di modifica dei provvedimenti già approvati. Si tratta di novità importante per i Comuni e i gestori dei rifiuti, alle prese con l'applicazione del nuovo sistema di determinazione dei costi efficienti del servizio rifiuti delineato da Arera con la delibera n. 443/2019, anche in considerazione delle numerose problematiche che aspettano ancora una soluzione. Prima di tutto le difficoltà legate alle dimostrazioni contabili previste dal nuovo metodo, che non ricadono solo sui gestori dei rifiuti ma anche sui Comuni, qualificati essi stessi gestori per la parte di attività svolta come ad esempio la gestione dei contribuenti e la riscossione del tributo. Ci sono poi vari nodi procedurali da sciogliere, soprattutto quando le Ato non sono state istituite, o se istituite non sono funzionanti, e quando ci sono vari gestori che nel loro insieme garantiscono il servizio rifiuti. In assenza di Ato territoriale la competenza alla "validazione" del Pef sembra attribuita direttamente ai Comuni, ai quali però sono richieste competenze non sempre rinvenibili nell'ente come quella di verificare la coerenza dei costi riportati nel piano economico finanziario con i «dati contabili dei gestori». Da qui l'opportunità di spostare la scadenza al 3o aprile, data che è stata prevista solo per il 2020 e non anche per gli anni successivi, anche se sarebbe stato opportuno sganciare il termine di approvazione delle tariffe definitivamente da quello di approvazione del bilancio. Altra novità riguarda la proroga della possibilità per i Comuni di sforare i coefficienti di produzione previsti dalle tabelle allegate al Dpr 158/1999. sforamento pari ad un più o meno 50% dei valori previsti. A parte un refuso nell'emendamento, che cita la versione 2018 della norma e non quella che aveva esteso la deroga anche al 2019, la nuova formulazione prevede ora una deroga fino alla data in cui Arera predisporrà una nuova regolamentazione. È stato poi introdotto un bonus sociale anche per le utenze domestiche del servizio rifiuti, secondo criteri simili a quelli già previsti per l'energia elettrica il gas ed il servizio idrico. L'attuazione è rimessa a provvedimenti di Arera che saranno emanati sulla base dei principi e criteri individuati in Decreti del presidente del consiglio. Infine, si segnala una modifica sulla modalità di riscossione della Tefa, il tributo provinciale che è determinato come addizionale della Tari. Finora il tributo veniva riscosso dai Comuni cumulativamente alla Tari (stante l'assenza di un proprio codice tributo) e poi riversato alla Provincia o alla Città metropolitana, al netto di una commissione pari allo 0,30% del riscosso. Dal 2020 sarà la struttura di gestione degli F24 ad effettuare direttamente il riversamento, calcolando il tributo sulla base di un aliquota del 5%, salvo diversa deliberazione del soggetto attivo. Per la Tari e la tariffa corrispettiva riscossa con altre modalità sarà un decreto del ministero dell'Economia a stabilire i criteri che garantiscano un sollecito riversamento del tributo provinciale.

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