Tassa e tariffa rifiuti, prorogato il termine per la trasparenza

 Rinviati al prossimo 1° luglio gli adempimenti a carico di Comuni e gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, finalizzati a garantire maggiori informazioni e trasparenza a contribuenti e utenti in materia di Tari e di tariffa corrispettiva. Obblighi che sono stati imposti con la deliberazione Arera 444/2019. Il differimento del termine che si è reso necessario a causa della pandemia, inizialmente fissato al 1 aprile scorso, per i comuni che hanno una popolazione superiore ai 5 mila abitanti, è stato disposto con la deliberazione Arera 59/2020. Sulla questione si è espresa anche l'Ifel con una nota del 10 aprile 2020, con la quale ha preso posizione sugli obblighi che incombono su enti locali e gestori del servizio rifiuti in seguito all'emanazione della nuova deliberazione Arera 59/2020. Come già rilevato, il rinvio del termine al prossimo 1' luglio, inizialmente previsto per il 1° aprile, è legato all'emergenza sanitaria. La proroga vale solo per gli enti che hanno una popolazione superiore ai 5 mila abitanti. Mentre, per quelli che hanno una popolazione inferiore alla suddetta soglia rimane ferma la data del 1 gennaio 2021. Sul rinvio ha preso posizione l'Istituto di finanza locale dell'Anci (Ifel), il quale ha fatto rilevare che, a causa dell'emergenza Covid-19, l'Arera con la deliberazione 59 ha rinviato la data di decorrenza degli obblighi di informazione e trasparenza nella gestione del ciclo rifiuti a carico di gestori e comuni, stabiliti con la deliberazione 444/2019, sia per la Tari sia per la tariffa corrispettiva. A partire dal l luglio, infatti, occorrerà fornire maggiori informazioni a contribuenti e utenti e osservare gli obblighi di trasparenza sia negli atti generali sia in quelli applicativi, vale a dire negli avvisi o inviti di pagamento, nelle fatture e, più in generale, in tutti gli atti spediti o notificati ai destinatari. Le nuove regole, precisa l'Ifel, si applicheranno dal prossimo 1' luglio, salvo che peri gestori, inclusi i comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che servono territori con una popolazione residente fino a 5 mila abitanti. Per questi ultimi è confermata la data di decorrenza del 1° gennaio 2021. Comimi e gestori saranno tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata una sezione ad hoc del proprio sito internet, per consentire agli utenti di venire a conoscenza della ragione sociale di chi eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dei recapiti telefonici, postali, di posta elettronica e degli sportelli per assistenza. Le informazioni permetteranno agli utenti di inviare segnalazioni di disservizi. Non a caso sui siti dei comuni e dei gestori va resa disponibile e scaricabile anche la modulistica per l'invio di reclami. Così come vanno indicati gli orari della raccolta dei rifiuti urbani, compresi quelli dei centri di raccolta, e le istruzioni per il loro corretto conferimento, con specificazione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso. Vanno riportate, poi, sul sito internet le modalità di pagamento della tassa/tariffa, con le relative scadenze. Comuni e gestori sono obbligati a spiegare le modalità di determinazione della tariffa, facendo degli esempi su come viene calcolata la quota fissa e la quota variabile. Vanno fornite informazioni dettagliate anche sui criteri di determinazione di eventuali riduzioni tariffarie applicabili agli utenti domestici e non domestici e a coloro che versano in uno stato di disagio economico e sociale.

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